L’organo di controllo e il revisore: l’ETS deve provvedere alla nomina anche se il RUNTS non è operativo

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L’art. 30 del CTS prevede l’obbligo di dotarsi dell’organo di controllo per le fondazioni del terzo settore. Le associazioni, invece, devono nominarlo solo se superano certe soglie. In particolare, la nomina è obbligatoria se per due esercizi consecutivi sono superati due dei seguenti limiti:

  • Attivo dello Stato Patrimoniale: € 110.000;
  • Ricavi: € 220.000;
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5.

Il successivo art. 31 si occupa della nomina del revisore legale dei conti. La nomina è obbligatoria, sia per le fondazioni che per le associazioni, se per due esercizi consecutivi sono superati due dei seguenti limiti:

  • Attivo dello Stato Patrimoniale: € 1.100.000;
  • Ricavi: € 2.200.000;
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12.

La nota del Ministero del Lavoro 11560/2020 chiarisce che gli obblighi in questione sono già in vigore, anche se il RUNTS non è ancora operativo.


Stefano Guidantoni, dottore commercialista, revisore legale, associato allo Studio Gagliano & Associati

Elisa Baracchi, dottore commercialista, revisore legale, collaboratore Studio Gagliano & Associati

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