Voglio costituire un’impresa sociale

Quali sono i requisiti per diventare un’impresa sociale? La mia cooperativa sociale è impresa sociale? E quali differenze ci sono tra la cooperativa sociale e l’impresa sociale? Sono una cooperativa sociale, sono obbligata a redigere il bilancio sociale? Abbiamo un’associazione e alcune attività rientrano nella dimensione dell’impresa sociale, come fondarne una?

Sono solo alcune domande che frequentemente riceviamo dalle Organizzazioni di Terzo Settore e da imprese e cooperative sociali riguardo alla Riforma e alla nuova disciplina dell’impresa sociale.

Col nostro portale, abbiamo voluto mettere a disposizione un primo tutorial gratuito per districarsi nella normativa dei nuovi ETS e dell’impresa sociale. Puoi fare da subito un primo passo per capire meglio la Riforma e il suo impatto sulla tua organizzazione. Puoi farlo da solo e in modo facile e gratuito. Segui il percorso sulla Riforma nella sezione ‘Come adeguarsi’.

In tre semplici passi, selezionando le opzioni che riguardano la dimensione organizzativa, le attività e i committenti del tuo ETS, potrai ricevere sulla tua email una prima risposta articolata su alcune importanti novità della Riforma che, in base alle caratteristiche della tua organizzazione, dovrai considerare nel percorso di adeguamento.

La Riforma del Terzo Settore si compone di una legge delega (n. 106 del 6 giugno 2016) a cui nel corso del 2017 hanno fatto seguito quattro Decreti Legislativi (sul Servizio Civile Universale, sul 5X1000, sull’Impresa Sociale e il Codice del Terzo Settore) oltre ad un Decreto del Presidente della Repubblica relativo allo Statuto della Fondazione Italia sociale. I diversi Decreti Legislativi fanno inoltre rinvio a provvedimenti attuativi che o in virtù di decreti ministeriali e interministeriali, o per pronunciamenti della Commissione Europea, daranno piena e specifica applicazione alle norme in essi contenuti.

Così come per il Codice del Terzo settore, anche per la normativa sull’impresa sociale, per molti suoi aspetti, le norme contenute nel decreto legislativo 112/2017, non sono sufficienti per poter essere applicate. Altre, sono invece entrate immediatamente e stanno progressivamente entrando in vigore in momenti già definiti.
In questi mesi, dall’entrata in vigore della Riforma, già alcuni di questi provvedimenti sono stati assunti a livello ministeriale, così come sono state fornite attraverso circolari e provvedimenti direttoriali note interpretative ad esempio relativamente al periodo di transizione o in materia di cooperazione sociale.

Attraverso il nostro sito puoi seguire tutte le tappe di attuazione della Riforma ed accedere alla documentazione normativa ed interpretativa essenziale per avere un quadro completo ed aggiornato.

La Riforma, in particolare il decreto sull’impresa sociale, introduce importanti elementi di novità per rilanciare questo istituto, confermandone l’impianto definitorio e la natura di qualifica giuridica che può essere assunta, in presenza degli specifici requisiti previsti, da diversi soggetti giuridici.

L’impresa sociale, ai sensi dell’art. 4 del CTS – Codice del Terzo settore è tra l’altro un Ente del Terzo Settore a tutti gli effetti, ma il legislatore ha voluto dedicare uno specifico decreto ad essa, ampliandone l’ambito di operatività e incentivandone l’azione sotto molteplici punti di vista. La previgente normativa in materia di impresa sociale, il decreto 155/2006 viene così superato dal nuovo decreto legislativo 112/2017.

Le materie di operatività dell’impresa sociale (parzialmente diverse anche da quelle previste per gli ETS) sono ampliate e ne fanno oggi un soggetto molto interessante.

L’impresa sociale (non nella forma di cooperativa sociale di cui alla legge 381/1991), può svolgere una o più tra le attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dalla nuova normativa:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • interventi e prestazioni sanitarie;
  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all’art. 2 del D.Lgs.03.07.17, n.112;
  • radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
  • servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
  • cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  • attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
  • alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  • microcredito, ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
  • agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Vi sono poi molti aspetti su cui la nuova normativa modifica e innova. Quello che è utile sottolineare in linea generale è un impianto che punta ad incentivare la nascita e lo sviluppo dell’impresa sociale. In particolare meritano di essere sottolineati come novità:

  • Viene confermata l’assenza di scopo di lucro, ma viene introdotta la possibilità per le imprese sociali di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento del capitale sociale (se costituite in forma societaria) o alla distribuzione (mediante aumento di capitale, emissione di strumenti finanziari o distribuzione di dividenti) in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; oppure è prevista la possibilità di distribuzione di tali quote come erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
  • Il regime agevolativo e gli strumenti finanziari (es. crowdfunding equity based) che vengono messi a disposizione delle imprese sociali che preludono ad un suo rilancio. Ad esempio, per i soggetti che investono nelle imprese sociali: a) (se soggetti IRPEF) è prevista una detrazione dall’imposta dovuta pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese sociali, fino ad un importo massimo di un milione di euro per ogni periodo di imposta; b) (se soggetti IRES) è prevista una deduzione dalla base imponibile pari al 30% della somma investita, fruibile in relazione ad investimenti fino ad euro 1,8 milioni di euro. In entrambi i casi purché i capitali restino nell’impresa sociale per almeno tre anni.

Se hai quesiti specifici o vuoi che il nostro team segua passo passo la tua organizzazione (o un gurppo costituente) affiancandoli nel percorso di adeguamento previsto dalla Riforma, puoi richiedere la nostra assistenza. Il nostro modello di lavoro è semplice e può essere riassunto in tre passi:

Passo 1 - Audit

Per poter rispondere alle tue domande, dobbiamo comprendere meglio la tua organizzazione e l’impatto che la Riforma può avere su di essa. Per questo abbiamo pensato che il modo più serio ed efficace sia quello di svolgere un audit presso la tua organizzazione.

L’obiettivo dell’audit è comprendere il fabbisogno consulenziale, anche oltre le specifiche domande che vorrai proporci. La Riforma è infatti molto articolata, incide su tanti aspetti civilistici, organizzativi, fiscali e tributari ecc. e un audit consente di mettere in evidenza tutte le aree e le problematiche da affrontare con consulenze mirate.

Passo 2 - Proposta

A seguito dell’audit ti invieremo una proposta di consulenza per svolgere insieme un percorso di adeguamento alla Riforma. Metteremo a disposizione un piano di consulenza specifico, adatto alle tue necessità e capace di rispondere efficacemente ai problemi e ai dubbi attuativi della Riforma nella tua organizzazione.

La proposta comprenderà anche la previsione della composizione del team di consulenti che ti seguiranno e una preventivazione economica per ricevere il servizio. Non resta che valutare da parte tua la proposta e se accettata, potremo dare avvio alle attività.

Passo 3 - Consulenza

Avendo accettato la nostra proposta di consulenza potrai ricevere il servizio richiesto e rispondere così alle domande di adeguamento della tua organizzazione alla Riforma. La consulenza, lo ricordiamo, è personalizzata, non una consulenza generica sulla Riforma, ma ciò che puntualmente servirà alla tua organizzazione per adeguarsi alle novità normative. Dalle modifiche statutarie, alle valutazioni di natura fiscale e tributaria, alle impostazioni del bilancio e del bilancio sociale, ad una consulenza specifica sul fundraising alla luce della nuova Riforma ecc.

Al termine della consulenza sarai inserito nel portfolio clienti premium, che riceveranno gratuitamente gli aggiornamenti della Riforma e potranno beneficiare di particolari agevolazioni sulle attività e i servizi erogati da Myfundraising srls e IRIS s.a.s.

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