Emergenza Covid–19: le novità per gli Enti del Terzo Settore dal D.L. “Cura Italia”

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Di seguito un aggiornamento sulle principali novità introdotte dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (cosiddetto “Cura Italia”).

Misure agevolative per i lavoratori (art. 22)

È prevista, anche per gli enti del terzo settore di ogni dimensione, la cassa integrazione in deroga, la quale può essere riconosciuta dalle Regioni e Province autonome a seguito di accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga valgono per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

Adeguamento Statuti (art. 35)

 

Viene prorogata al 31 ottobre 2020 la scadenza per l’adeguamento degli statuti al Codice del Terzo Settore (prevista per il 30 giugno 2020) per le organizzazioni di volontariato (OdV), associazioni di promozione sociale (APS) e Onlus iscritte nei rispettivi registri. La proroga è estesa anche alle imprese sociali, anch’esse costituite prima del 20 luglio 2017

Approvazione bilanci (art. 35)

 

Il decreto prevede che le OdV, le APS e le ONLUS iscritte nei rispettivi registri, possano approvare il proprio bilancio consuntivo dell’esercizio precedente (2019) avendo tempo fino al 31 ottobre 2020. Anche gli enti che per legge o per disposizione statutaria prevedano che l’approvazione del bilancio consuntivo avvenga entro il periodo che va dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020, possono derogare da dette disposizioni e beneficiare della proroga prevista fino al 31 ottobre 2020.

Non è indicata una specifica disposizione a riguardo per gli enti che ad oggi non sono in possesso delle qualifiche di OdV, APS o ONLUS in ragione dell’iscrizione ai rispettivi registri. È tuttavia da considerare che, in relazione alla sospensione ad oggi determinata fino al 3 aprile 2020 in virtù del DPCM 8 marzo 2020, con la quale si sospendono manifestazioni ed eventi pubblici, incluse attività convegnistiche e congressuali, anche tali enti siano legittimati a rinviare la data dell’assemblea di bilancio a data da destinarsi.

Versamenti fiscali (art. 61)

Anche per OdV, APS e ONLUS iscritte nei rispettivi registri, oltre che per altri soggetti operanti nell’ambito del nonprofit, sono sospesi i termini per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, oltre che quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Il versamento delle ritenute è sospeso fino al 30 aprile 2020 e potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Il decreto dispone, inoltre, per i soggetti esercenti attività d’impresa, che abbiano avuto nell’esercizio precedente entrate non superiori a 2 milioni di euro, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, e relativi alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973), all’imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Adempimenti tributari (art. 62)

Il decreto “Cura Italia” fa inoltre riferimento agliadempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale”, con scadenza nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020; gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Fra quelli in scadenza in questo periodo per gli enti non profit (ed in particolare per gli enti associativi) vi è ad esempio il modello EAS, che deve essere presentato in forma telematica entro il 31 marzo 2020 dagli enti associativi (diversi dalle Odv e dalle Onlus) nei confronti dei quali siano intervenute durante il 2019 delle variazioni rilevanti dei dati comunicati nei precedenti modelli. Il Modello EAS, a rigore, dovrebbe poter essere ricompreso fra gli “adempimenti tributari” previsti dal Decreto, e quindi la presentazione telematica dello stesso essere prorogata al 30 giugno 2020.

Non è stata invece prorogata ulteriormente la presentazione della Certificazione Unica (C.U.), il cui termine rimane il 31 marzo 2020. Sono obbligati ad inviare telematicamente la C.U. anche gli enti non profit che nel corso del 2019 abbiano corrisposto compensi a lavoratori dipendenti e assimilati, oltre che a lavoratori autonomi (sia per prestazioni di tipo professionale che occasionale).

Donazioni (art. 66)

Il Decreto prevede all’art. 66 incentivi per le donazioni a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza. In particolare sono previste misure di vantaggio per le persone fisiche e gli enti che effettuino nel corso del 2020 erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica). Alle persone fisiche e agli enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per una donazione massima non superiore a 30.000 euro.

 

SI ricorda tuttavia che, per effetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore già applicabili dal 1 gennaio 2018, per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche ad OdV iscritte al registro è previsto un beneficio fiscale superiore, pari ad una detrazione al 35% fino a 30.000 euro.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa la donazione effettuata è interamente deducibile dal reddito (mentre per le norme del Codice del Terzo Settore sopra richiamate, la deducibilità è prevista fino al 10% del reddito complessivo dichiarato), oltre ad essere deducibile ai fini IRAP nell’esercizio in cui è effettuata.

Affinché il donatore possa beneficiare di tali agevolazioni, è necessario che l’erogazione liberale sia effettuata tramite strumenti di pagamento tracciabili (bollettino postale, bonifico bancario, assegno bancario, pagamento online con carta di credito/Paypal o altro gateway di pagamento digitale).

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