Adeguamento degli Statuti: partiamo dal nome

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La denominazione sociale per i nuovi Enti del Terzo Settore e per quelli già esistenti è un primo e fondamentale aspetto toccato dalla Riforma e ripreso nella circolare interpretativa del dicembre ultimo scorso emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in riferimento agli adeguamenti statutari.

Come ha ripreso anche CSVnet in un articolo pubblicato sul sito istituzionale, La sigla Ets dovrà essere contenuta obbligatoriamente nello statuto ma l’obbligatorietà del suo utilizzo discende dall’iscrizione al Runts: per questo motivo, nello statuto si dovrà inserire una clausola che acquisti efficacia automatica di integrazione della denominazione successivamente all’iscrizione al registro. Nei casi di qualifiche specifiche, prevale l’utilizzo di quest’ultime. È obbligatorio, infatti, utilizzare le sigle Odv, Aps e Ente filantropico per le singole qualifiche. L’uso di queste locuzioni è prioritario rispetto a quello di Ets. Nel periodo transitorio, Odv e Aps iscritte ai registri territoriali, potranno continuare a utilizzare le loro locuzioni, inserendo negli statuti clausole integrative automatiche per l’utilizzo dell’acronimo Ets. Le reti associative, utilizzeranno la locuzione della singola sezione in cui sono iscritte. Se iscritte a più sezioni, dovranno utilizzare la sigla Ets. Gli “altri enti di terzo settore” dovranno usare la locuzione Ets. Le Onlus dovranno continuare a qualificarsi come tali e inserire negli statuti l’utilizzo dell’acronimo Ets attraverso clausole sospensive condizionate al rispetto dell’adeguamento stesso e all’iscrizione al registro. Gli enti costituiti secondo le norme del codice terzo settore dopo il 3 agosto 2017 devono inserire una clausola automatica integrativa per l’uso della locuzione Ets.”.

Un aspetto – quello della denominazione – dunque molto articolato che riveste tra l’altro una valenza non solo formale. Si pensi ad esempio a cosa ha significato a livello di opinione pubblica la sigla ONLUS in termini di riconoscibilità e di accountability, benché fosse riferibile ad una qualificazione fiscale. Da questo punto di vista si potrebbe persino immaginare che una simile sorte nel tempo possa toccare all’acronimo ETS, e lasciando tale sigla come sottintesa per le OdV, le APS e gli Enti filantropici – come lo è stato nel caso dello ONLUS di diritto che non riportavano nella denominazione la qualificazione fiscale.

Il ragionamento sulla denominazione naturalmente poi rimanda a ciò di cui essa fa sintesi, la natura giuridico-organizzativa dell’Ente di Terzo Settore. A sua volta, tale aspetto investe elementi e tratti distintivi per ciascuna tipologia rispetto alle altre, che necessitano di essere adeguatamente comunicati. Il cambio dello Statuto diventa quindi non solo un’occasione per riprendere il discorso sull’identità e valutare la scelta del tipo di ETS da adottare sulla base di quali prospettive si intendono dare all’organizzazione, ma anche un momento di comunicazione verso gli stakeholder interni ed esterni. Questo aspetto è ancora troppo poco evidenziato, ma siamo certi costituirà un elemento centrale per quegli Enti che, prendendo sul serio il cambiamento in atto, avranno cura di costruire un’appropriata strategia di comunicazione nei confronti di tutti i loro portatori di interesse. Si pensi a cosa questo possa significare ad esempio nella relazione nei confronti dei donatori. Spiegare perché da un certo momento in poi non si sarà più ONLUS ma ETS, od ODV ecc. potrà diventare fondamentale per mantenere e valorizzare una relazione fondata sulla fiducia.

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