Gli obblighi di pubblicità per gli ETS

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La Riforma del Terzo Settore introduce alcune importanti novità in tema di obblighi di pubblicità per gli Enti. Uno degli obiettivi della Riforma – quello della trasparenza gestionale e della pubblicità – esce tra l’altro rafforzato dal confronto di queste ultime settimane tra il Governo e il Forum del Terzo Settore come esigenza che da un lato viene posta al mondo del Terzo Settore e, dall’altro come impegno che viene assicurato proprio attraverso le nuove disposizioni normative.

Una prima importante scadenza (che tuttavia non esaurisce gli obblighi di trasparenza e pubblicità) è rappresentata dall’obbligo di pubblicazione online dell’entità dei rapporti finanziari intrattenuti con la Pubblica Amministrazione nel corso dell’esercizio precedente. Tra l’altro, una scadenza che sarà ricorsiva entro il mese di febbraio di ogni anno, con riferimento ai rapporti finanziari dell’anno precedente e che:

  • Si impone come obbligo per gli ETS, pur con alcuni chiarimenti forniti da una recente circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Si propone comunque come opportunità anche per quegli ETS che non ne sarebbero obbligati perché obbligati ad altre forme di pubblicità ovvero non rientranti nella disposizione per via di soglie inferiori a quelle previste a partire dalle quali scatta l’obbligo di pubblicazione online.

La Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125 – 129 aveva introdotto un adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

Ai fini del diverso atteggiarsi degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa in esame, cita la circolare direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2/2019 “per i soggetti rientranti nella prima categoria (associazioni, fondazioni, enti che hanno assunto la qualifica di ONLUS, ndr), l’articolo 1, comma 125 prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00. Per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.”

 

La suddetta circolare chiarisce definitivamente i termini di tale obbligo, anche alla luce di un precedente pronunciamento del Consiglio di Stato.

Cosa occorre inserire all’interno della pagina web del proprio sito istituzionale

a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

b) denominazione del soggetto erogante;

c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);

d) data di incasso;

e) causale.

 

Vai alla circolare completa

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