Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso nei giorni scorsi una nota con la quale ha inteso chiarire la normativa applicabile in relazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza relativamente alla rendicontazione delle somme percepite a titolo di 5X1000. “A seguito dell’emanazione del D. Lgs. n. 111/2017, ” – spiega la nota pubblicata sul sito del Ministero (ndr)” – “alla Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese sono pervenuti numerosi quesiti dagli enti beneficiari del contributo del cinque per mille e dai centri di servizio per il volontariato, circa la disciplina da applicare in tema di obblighi di rendicontazione e pubblicazione relativi al contributo del cinque per mille.
In particolare, le questioni poste dai richiedenti riguardano l’individuazione della normativa alla quale fare riferimento ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità: se cioè, debba farsi riferimento al dettato dell’art. 8 del D. Lgs. n. 111/2017 ovvero alla preesistente disciplina contenuta negli artt. 12 e 12-bis del D.P.C.M. 23.4.2010 (come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7.7.2016).
Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo di questo Ministero, si ritiene che – in assenza del citato D.P.C.M. attuativo del D.Lgs n. 111/2017 – gli obblighi di rendicontazione del contributo del cinque per mille e di pubblicazione dei rendiconti medesimi continuano ad essere disciplinati dagli artt.12 e 12-bis del D.P.C.M. 23.4.2010, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 7.7.2016.
Consulta il testo integrale della nota n. 2106 del 26 febbraio 2019.”