Perché dovresti cominciare a valutare le modifiche dello Statuto ma non farle ora…

Perché dovresti cominciare a valutare le modifiche dello Statuto ma non farle ora…

Ce lo stanno chiedendo in molti, associazioni, fondazioni e cooperative che, di fronte alle novità della Riforma si stanno interrogando sulle modifiche da apportare ai propri Statuti. Quando farle? Il nostro orientamento è quello di indicare due piste:

  1. La prima quella di avviare un lavoro di approfondimento, di analisi tecnica delle caratteristiche organizzative, relativo alla missione e alle prospettive di sviluppo dell’organizzazione, ma anche riguardanti le dimensioni economico-patrimoniali, le tipologie di attività ecc. Insomma, una riflessione a tutto tondo sull’organizzazione e sulle prospettive, alla luce della Riforma. Questa infatti offre un tempo di adeguamento ampio (proprio in questi giorni siamo in attesa di un decreto correttivo al Codice del Terzo Settore che dovrebbe essere varato entro il 2 agosto prossimo e, contestualmente, sono state presentate e sono in discussione, proposte parlamentari di proroga dei termini di attuazione della Riforma). Questo tempo molto ampio – a breve quindi capiremo quanto ampio – consente di dedicare tempo ed energie ad un lavoro di analisi e di visione prospettica, cose che di solito se fatte in fretta, in prossimità della scadenza delle modifiche da apportare ai propri Statuti, rischiano di essere fatte poco e male, con evidenti conseguenze anche di lungo periodo. Questo consente alle organizzazioni di non restare immobili di fronte alla Riforma e di avere il tempo necessario anche per poter maturare decisioni strategiche.
  2. La seconda è quella di attendere la revisione materiale degli Statuti. Le ragioni sono più d’una. Ad esempio per quanto concerne le Cooperative sociali, il recente varo del decreto correttivo sull’impresa sociale, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sposta il termine da 12 a 18 mesi, mettendo quindi a disposizione ulteriori 6 mesi per provvedere alla luce anche delle ultime novità introdotte per quanto applicabili alla normativa speciale sulla cooperazione sociale. Ma anche le associazioni da questo punto di vista non fanno differenza. Accennavamo nella precedente newsletter l’opportunità di attendere il decreto ministeriale applicativo relativo alle attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale. È evidente che un frettoloso intervento sullo Statuto relativo alle attività di interesse generale, lascerebbe non del tutto ferma invece la partita su quelle secondarie e strumentali, con la necessità eventuale di re-intervenire in un secondo momento sul punto.
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